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Convenzione ENPAV per la riscossione dei contributi dovuti ai sensi della legge 12 aprile 1991, n. 136
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Convenzione ENPAV per la riscossione dei contributi dovuti ai sensi della legge 12 aprile 1991, n. 136

Tale Convenzione permette di ripartire la spesa dei contributi in 10 rate mensili senza interessi, delegandone il versamento ai datori di lavoro.

Ecco in estrema sintesi le principali fasi del procedimento.

1) Entro il 30 settembre le Amministrazioni interessate devono inviare all’ENPAV la convenzione sottoscritta dal Direttore Generale e le deleghe alla riscossione firmate da ogni dipendente iscritto all’ENPAV che intende aderire.

2) Entro il 30 novembre l’ENPAV deve comunicare alle Amministrazioni:

  1. il totale dei contributi dovuti da ciascun veterinario
  2. l’ammontare della trattenuta mensile da applicare sulla busta paga alla voce “reddito netto a pagare“. Tale trattenuta deve essere effettuata per 10 mensilità, dal mese di gennaio al mese di ottobre

3) Entro il mese di marzo dell’anno successivo l’ENPAV trasmette alle Amministrazioni n. 2 bollettini M.Av. con le seguenti caratteristiche:

  1. i bollettini M.Av. sono intestati al datore di lavoro
  2. i bollettini M.Av. indicano nella causale di pagamento il nominativo del veterinario
  3. le date di scadenza di pagamento dei 2 bollettini M.Av. sono il 31 maggio e il 31 ottobre.

La Convenzione è stata già adottata dalle seguenti Amministrazioni:

– Aziende Usl: Belluno, Bergamo, Brescia, Bussolengo 22, Cagliari, Como, Enna, Lanusei, Lecco, Milano 2, Napoli 3 sud, Oristano, Potenza, Sanluri, Sondrio, Terni, Torino 1, Torino 5, Istituto Zooprofilattico della Sicilia, Istituto Ortopedico Rizzoli.

La modulistica ed eventuali informazioni sono presenti sul sito dell’Ordine (www.veterinaritorino.it) e sul sito dell’ENPAV (www.enpav.it).

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