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Agenzia delle Entrate: cosa succede ai medici veterinari privi di casella PEC
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Agenzia delle Entrate: cosa succede ai medici veterinari privi di casella PEC

La riscossione cambia volto e tra le novità più significative si segnala che, in caso di imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in Albi o elenchi, la notifica delle cartelle di pagamento avverrà esclusivamente tramite l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) reperito dai concessionari anche tramite consultazione dell’indice nazionale INI-PEC.
Il 1° giugno 2016 scatterà l’ora ‘x’ per le cartelle di pagamento che, in conformità ai contenuti della riforma di cui al d.lgs. 159/2015, viaggeranno solo via PEC per imprese individuali, società e professionisti.
È dedicata a questa novità in tema di riscossione la Circolare n. 6/2106 che la Federazione ha diramato invitando gli Ordini a “vigilare sulla condotta degli iscritti per fare in modo che gli stessi siano diligenti nell’attivazione e comunicazione all’Ordine di un indirizzo PEC, rilevando che – è bene ribadirlo anche se una logica meramente sanzionatoria non è mai stata la fonte ispiratrice dell’azione della FNOVI – la mancata comunicazione della PEC da parte degli iscritti è condotta valutabile sotto il profilo disciplinare”.

 

L’agente della riscossione dovrà quindi consultare gli elenchi presenti sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) ed estrarne copia anche in forma massiva. Qualora l’indirizzo PEC del destinatario non risulti valido e attivo, l’agente della riscossione è tenuto a eseguire la notifica mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di commercio territorialmente competente, con contestuale pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa. Il destinatario deve peraltro essere avvisato per raccomandata con avviso di ricevimento. Allo stesso modo si deve procedere quando la casella PEC del destinatario risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio.
Ad oggi infatti, il  Ministero dello Sviluppo Economico ha segnalato che sono ancora significativi gli inadempimenti del mondo ordinistico nell’implementazione dell’INI-PEC.