Newsletter Ordine n. 16/2024: Esenzione ADR Chiarimenti (del 16.05.2024)
Cara/caro Collega,
in merito alle richieste di chiarimenti pervenute in materia di ADR, il consulente, dott. Renzo Stiffi, ribadisce quanto segue:
- L’articolo 4 del decreto 7 agosto 2023 ha indicato le imprese che sono esentate se hanno determinati requisiti, unici obblighi sono quello della tenuta del registro e della formazione;
- Per quanto riguarda il registro, la responsabilità passa in capo al trasportatore quando questi compila, firma e prende in carico il formulario;
- Per cui se il trasportatore non vuole firmare il registro si rimanda sul registro nella colonna dove è inserita la firma del trasportatore, al formulario allegato;
- Facendo così non dovrebbero sussistere sanzioni (condizionale d’obbligo in virtù dell’incaricato che effettua il controllo);
- Rimane invece un obbligo, passibile di sanzioni, la mancanza della formazione a cui è obbligato a partecipare lo speditore esente (in questo caso il veterinario).
Ti allego la newsletter Ordine n. 2/2024 inviata in data 04.01.2024.
https://www.veterinaritorino.it/wp-content/uploads/2024/05/newsletter2024_16_Newsletter-Ordine-2_2024-del-04.01.2024.pdf
Potrai inoltre consultare al seguente link https://www.fnovi.it/sites/default/files/6709.2023_-_Circolare_n._7.2023_-_ADR_-_Decreto_7_agosto_2023_-_Esenzione_-_Informativa..pdf la Circolare FNOVI n. 7/2023 del 22.12.2023.
Cordiali saluti.
Massimo Stramazzo
Presidente Ordine Veterinari Torino
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