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Newsletter Ordine n. 11/2023 (del 23.05.2023): Webinar con la partecipazione del Dottor Renzo Stiffi

Newsletter Ordine n. 11/2023 (del 23.05.2023): Webinar con la partecipazione del Dottor Renzo Stiffi

Care Colleghe e Cari Colleghi,

con riferimento all’oggetto, a fronte delle serate svoltesi nel mese di febbraio (7 e 16), in funzione degli argomenti trattati, di seguito si trasmette un breve riassunto da parte del Dottor Renzo Stiffi.

 

NOMINA CONSULENTE “ADR”

La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.

 

Cosa è cambiato dal 1 Gennaio 2023.

 

Ricordiamo che dal 2019 l’ADR ha esteso a partire dal 1 gennaio 2023 l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti:

– per i soggetti già precedentemente previsti;

– alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è obbligatoria (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR);

– per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

 

Esenzioni per la figura del consulente ADR

 

Con nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2022, n. 40141, il MIT si esprime sui casi in cui non sarebbe obbligatoria la nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

La nomina della figura è infatti obbligatoria a partire dal 1 Gennaio 2023, come previsto in ADR 2019 di recente aggiornato.

 

Secondo il MIT il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese nel caso in cui:

– le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);

– le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

– Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

 

Risulta però chiaro che l’esenzione deve essere comprovata da una verifica che definisce la stessa e deve essere comunicata a mezzo “PEC” agli Uffici della Motorizzazione Civile competenti per territorio 1 volta all’anno.

 

DECRETO MINICODICE ANTINCENDIO

Il Decreto che chiude la riforma del DM 10 Marzo 1998 iniziata con il DECRETO CONTROLLI (DM 1 marzo 2021) ed il DECRETO GSA (Decreto 2 settembre 2021).

 

Il DECRETO detta

– “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del Testo Unico di Sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito TUS).

– dal 29 ottobre 2022 abroga completamente il DM 10 marzo 1998 eccezion fatta per la parte legata alla qualificazione dei manutentori antincendio (per effetto della proroga dell’art. 4 del Decreto Controlli).

 

Il Decreto 3 settembre 2021 si compone di cinque articoli e un Allegato che riporta i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio”.

 

In base all’art. 1 si intendono i criteri generali atti ad individuare

– le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio;

– le misure tese a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

– e le misure precauzionali di esercizio.

 

In base al nuovo Allegato I al Decreto MINICODICE sono considerati “luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio” quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

– con affollamento complessivo minore o uguale 100 occupanti;

– con superficie lorda complessiva minore o uguale 1000 m2;

– con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

– ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative

– ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

– ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

 

La mancanza di applicazione del Minicodice antincendio, risulta rientrare nelle “Gravi Mancanze” che rientrano nell’elenco di cui all’Allegato I del D. Lgs. 81/08 s.m.i., nello specifico al punto 2, per cui in caso di controllo o di verifica da parte delle autorità competenti per territorio, può essere adottato il provvedimento di “Sospensione” dell’attività lavorativa.

 

Firmato Dottor Renzo Stiffi

 

 

Se ci fossero argomenti che ti interessano e vorresti approfondire, il Consiglio ti chiede di mandare una mail alla nostra segreteria.

 

Buon lavoro

Cordialmente

Gherardo DINO

Consigliere Ordine dei Medici Veterinari di Torino

 

 

Aggiornamento al 23/05/2023