Cari Collegh*,
A seguito della recente divulgazione di due circolari da parte del Ministero della Salute con indicazioni operative relative alla dematerializzazione della gestione dei medicinali stupefacenti, a seguito di numerose richieste da parte degli iscritti, l’Ordine ha ritenuto utile inviarti alcuni chiarimenti.
Come ben sai, la ricetta elettronica ha escluso dai suoi campi di applicazione i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope per cui a partire dal 2019 ad oggi, il medico veterinario ha continuare ad utilizzare il cartaceo per tale tipologia di medicinali.
Tralasciando l’iter normativo tramite il quale si è giunti alla situazione finale attuale, un nuovo decreto legislativo (c.d. Decreto Prevenzione – Atto 382) di adeguamento al regolamento (UE) 2016/429, ha introdotto definitivamente la dematerializzazione della prescrizione veterinaria per i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all’articolo 14 del DPR 309/90.
Continuano a essere esclusi dalla prescrizione elettronica veterinaria i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14 che prevedono – al momento – l’apposito ricettario approvato con decreto del Ministro della salute del 10 marzo 2006.
Pertanto, cosa comporta realmente tutto ciò per il Medico Veterinario?
A) Richiesta di approvvigionamento (non è possibile definirla ricetta per scorta in quanto non contemplata dalla norma degli stupefacenti) per i medicinali delle sezioni A, B e C. Queste andranno effettuate sul sistema della REV mediante l’Apposita funzionalità comparsa nel menu (“approvvigionamento medicinali stupefacenti scorta zootecnica” e “approvvigionamento medicinali stupefacenti scorta zooiatrica”).
B) Si deve emettere invece semplicemente una REV per scorta di struttura o una REV per scorta propria per i medicinali delle sezioni D ed E.
Per quanto concerne i registri cartacei di carico e scarico, attualmente la situazione è rimasta invariata pertanto il medico veterinario deve utilizzare, come prima, l’apposito registro vidimato. E’ al vaglio degli uffici ministeriali competenti lo studio di una soluzione futura che consenta anche la loro dematerializzazione, di cui ti daremo comunicazione nel momento in cui verrà resa operativa.
Infine, per dirimere alcune criticità che possono insorgere tra diverse figure professionali, ricordiamo che le note ministeriali ribadiscono definitivamente che la ricetta veterinaria elettronica (REV) contiene tutti gli elementi previsti dal DPR 309/90. Pertanto, è da considerarsi valida la prescrizione così emessa senza necessità da parte del Medico Veterinario di stamparla, timbrarla e firmarla.
Alleghiamo in consultazione per tua comodità la tabella degli stupefacenti (all’ultimo aggiornamento disponibile da parte del Ministero della Salute) e la nota ministeriale con le indicazioni operative e le tabelle riepilogative allegate.
Raffaella Barbero
Vice Presidente Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Torino
Tabelle Sezioni medicinali stupefacenti
SCHEMA_DELLE_REGOLE_PER_SEZIONI ALLEGATO 1
NOTA_DGSAF_STUPEFACENTI_E_REV I NOTA
NOTA_DGSAF_STUPEFACENTI_DEMATERIALIZZATI II NOTA