Il Ministero della Salute ha fornito importanti indicazioni affrontando le criticità lamentate circa l’interpretazione dell’art. 4 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario) della Legge 28 maggio 2021, n. 76.
Sovrapponendosi alle indicazioni già fornite dalla FNOVI, la Direzione ministeriale ha posto l’accento sulla previsione del comma 1 dell’art. 4 che, nell’indicare che la vaccinazione “costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, impone un requisito imprescindibile per poter legittimamente esercitare l’attività professionale: una condizione legittimante l’esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica questa si espliciti. La DGPROF ha indicato che questo requisito deve esistere inizialmente in fase di iscrizione e deve permanere nel tempo (certamente fino al 31 dicembre 2021) e da questa considerazione ha derivato l’indicazione che dal principio posto al comma 1 discende sempre la sospensione ex lege per il sanitario dall’esercizio dell’attività professionale sanitaria.
Ad integrazione di quanto espresso nella sua precedente comunicazione, la Direzione ha anche indicato che la sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’ASL deve essere annotata nell’Albo.
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