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DM SPERANZA FARMACI UMANI – COMUNICATO FNOVI

DM SPERANZA FARMACI UMANI – COMUNICATO FNOVI

FNOVI – SU DM FARMACI AD USO UMANO: “OCCASIONE PERSA, DECRETO METTE A RISCHIO TRACCIABILITA’ ANTIBIOTICI E SCARICA SUL MEDICO VETERINARIO LA RESPONSABILITÀ”

24/05/2021
La Federazione nazionale degli ordini Veterinari Italiani, nel prendere atto dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.120 del 21-05-2021 del Decreto del Ministero della Salute 14 aprile 2021 Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti, consapevole dell’elevato costo dei farmaci ad uso veterinario, soprattutto per le terapie long life, ha il dovere di segnalare le criticità e inesattezze che si rinvengono nel testo del Decreto Ministeriale.

– la Federazione nazionale degli ordini Veterinari Italiani, a differenza di quanto indicato in premessa del DM non è stata sentita. In data 28/01/2021 il confronto Fnovi – DGSAFV verteva su altro argomento; al tempo non era disponibile una bozza del Decreto. Presa visione di una bozza del DM, diffusa dai media, mai confermata, valutate criticità e ricadute Fnovi ha chiesto un confronto tecnico urgente con il Ministero che non si è realizzato;
– il Decreto non fa chiarezza, ma soprattutto, come previsto dalla Legge di bilancio 2021 che ha dato origine al decreto, non “definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell’animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell’affezione”.
– la responsabilità ricade sul medico veterinario; – nel testo non si fa alcuna menzione delle sanzioni previste del D.Lgs 193/2006 in merito al mancato rispetto dell’obbligo di prescrizione di farmaci ad uso veterinario;
– nell’allegato A, che dovrebbe chiarire i casi in cui il Medico Veterinario può prescrivere un farmaco ad uso umano, non si ravvisano profili di particolare utilità.
Tra l’altro al punto 1 è riportata la seguente affermazione “Nel caso in cui l’uso del medicinale veterinario comporta rischi o controindicazioni, per quel singolo caso clinico, a causa delle particolari condizioni di salute dell’animale ovvero della sensibilità nota ad un particolare principio attivo”.
A tal riguardo, se il principio attivo del farmaco umano e veterinario è lo stesso, non si comprende come possano esservi rischi diversi per i pazienti.

I successivi punti dell’allegato non contribuiscono a chiarire alcuna casistica e il punto 6 è addirittura contraddittorio tra la prima e la seconda parte. Inoltre, riteniamo utile richiamare l’attenzione sul tema della lotta all’antimicrobico resistenza: la prescrizione di farmaci ad uso umano inficerà di fatto la tracciabilità degli antibiotici – una delle finalità della Ricetta Elettronica Veterinaria – dal momento che per il farmaco ad uso umano non sono previste le medesime procedure di gestione.

Questo Decreto avrebbe potuto rappresentare un’ottima occasione per facilitare l’esercizio della professione medico veterinaria e tutelare i pazienti animali, introducendo un concetto etico innovativo come il costo del medicinale e quindi una maggiore possibilità di cura degli animali da compagnia delle fasce di popolazione meno abbienti.
Spiace invece dover constatare che la strada erroneamente intrapresa vede quale unico responsabile il Medico Veterinario chiamato a farsi carico dei rischi e gli oneri derivanti da un testo confuso, e in evidente contrasto con le direttive europee, anche in vista del Nuovo Regolamento Europeo sul farmaco veterinario che entrerà in vigore il prossimo 28 gennaio 2022.