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Newsletter Ordine n. 43/2020 (del 24.08.2020): ENPAV – Modalità di erogazione BONUS MAGGIO – D.L. 14 agosto 2020

Newsletter Ordine n. 43/2020 (del 24.08.2020): ENPAV – Modalità di erogazione BONUS MAGGIO – D.L. 14 agosto 2020

Caro Collega,

volevo informarti che il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, all’art.13, ha innalzato ad € 1000 l’entità del bonus ”maggio” e ha stabilito i criteri per l’erogazione agli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti che hanno subito le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si precisa che il bonus di maggio verrà erogato IN VIA AUTOMATICA ai beneficiari che lo hanno già avuto nel mese di aprile, senza necessità di dover presentare alcuna domanda all’Enpav.

I beneficiari saranno oltre 16.800 e riceveranno l’accredito con valuta lunedì 24 agosto. L’Enpav anticiperà la somma ancora una volta per conto dello Stato e quindi saranno oltre 16 milioni di euro che si aggiungono agli oltre 10 milioni di aprile. Ad oggi il Ministero ha rimborsato ad Enpav solo l’uscita di marzo.

Per coloro che invece non hanno ricevuto alcuna indennità sarà possibile presentare all’Enpav domanda fino al 14 settembre, esclusivamente on line, attraverso il sito dell’Ente, utilizzando la procedura presente nell’area riservata agli iscritti “Bonus covid19 maggio”.

Le condizioni per presentare domanda per il bonus di maggio sono le stesse di quelle previste per il bonus di aprile, ossia

– essere liberi professionisti, non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

– non essere titolari di pensione diretta;

– avere dichiarato un reddito professionale nell’anno 2018 fino a 35.000 euro;

– avere dichiarato un reddito professionale nell’anno 2018 compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, e che abbiano subito una contrazione del reddito del 33% nel primo trimestre 2020, rispetto al primo trimestre 2019;

– avere dichiarato un reddito professionale nell’anno 2018 fino a 50.000 euro e aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020;

– di non aver percepito alcuna altra prestazione INPS a sostegno del reddito, né il reddito ovvero il reddito di emergenza.

Possono presentare domanda per il bonus di maggio i giovani iscritti all’Enpav entro il mese di febbraio 2020, purché non abbiano conseguito redditi superiori ad 50.000 euro negli anni 2019 e 2020.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.

Eventuali domande, pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.

Cordiali saluti,                                                                                               21 agosto 2020

Massimo Stramazzo

Consigliere Ordine Veterinari Torino e Delegato Provinciale ENPAV

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